CONVENZIONE
TRA
L’AZIENDA ULSS n. 4 Codice Fiscale/Partita IVA n° 02799490277, rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza, in esecuzione della delibera D.G. n° 703 del 18.9.2017 (di seguito definita “Azienda”);
E
L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO – IN FAMIGLIA con sede in Portogruaro (VE) Via Piemonte n° 1 Codice Fiscale n° 92013530271, rappresentata da Luigi Villotta, a ciò legittimato (di seguito definita “Associazione”);
P R E M E S S O C H E
• l’art. 14 del D.Lgs. 502/1992 e successive novelle favorisce l’attività, all’interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato;
• la Regione Veneto con la L.R. n° 40 del 30.08.1993 ha riconosciuto e disciplinato le attività delle organizzazioni di volontariato;
• il D.Lgs. del 3.7.2017 n.117 “Codice del Terzo Settore”, a norma dell’art.1, co. 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016 n. 106” riordina la disciplina del volontariato;
• le organizzazioni di volontariato possono svolgere le attività di volontariato in strutture proprie o nell’ambito di strutture pubbliche e private;
• le organizzazioni di volontariato, iscritte regolarmente nel registro generale regionale del volontariato e/o nel registro unico nazionale del terzo settore (ex art. 11, 45, 46 del D.lgs. n.117 del 2017) possono stipulare convenzioni con gli enti pubblici per lo svolgimento di:
- SOSTEGNO MORALE E SOCIALE;
- SERVIZIO TRASPORTO DEGLI ASSISTITI;
- ASSISTENZA PAZIENTI ONCOLOGICI IN D.H. c/o p.o. PORTOGRUARO, SUPPORTO PSICOLOGICO AMMALATI E LORO FAMIGLIE, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO VOLONTARI ATTIVI.
SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue
Articolo 1 – Finalità
L’Associazione di volontariato IN FAMIGLIA è un’organizzazione senza fini di lucro, iscritta al registro delle Associazioni di Volontariato presso la regione Veneto al n° VE0201 ai sensi della L.R. n. 40/1993 e/o iscritta nel registro unico nazionale del terzo settore ex D.Lgs. n. 117/2017, come indicato espressamente nelle premesse.
L’Associazione di volontariato promuove:
a. SOSTEGNO MORALE E SOCIALE;
b. SERVIZIO TRASPORTO DEGLI ASSISTITI;
c. ASSISTENZA PAZIENTI ONCOLOGICI IN D.H. c/o p.o. PORTOGRUARO, SUPPORTO PSICOLOGICO AMMALATI E LORO FAMIGLIE, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO VOLONTARI ATTIVI.
Articolo 2 – La figura del volontario
2.1. Ai fini della presente convenzione, per attività di volontariato si intende quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’Associazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2.2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione di volontariato di cui fa parte.
2.3. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’Associazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata.
2.4. Il volontario concorre alla realizzazione del programma dell’Associazione nel rispetto delle finalità dell’Azienda, ponendosi in una posizione di sussidiarietà nei confronti del personale aziendale. L’attività del volontario non può mai configurarsi come sostitutiva dell’attività del personale dipendente dell’Azienda ulss n.4 né può interferire in alcun modo con l’operato del personale dipendente.
Articolo 3 – Attività all’interno dell’Azienda
L’Associazione si impegna a collaborare con il personale dipendente dell’azienda per lo svolgimento delle attività indicate sub art. 1, punto a), b) e c) :
a) l’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale” autorizza l’Associazione, tramite i propri soci volontari ad effettuare, nelle forme regolate dalla presente convenzione, il servizio di assistenza presso il Day Hospital oncologico del presidio ospedaliero di Portogruaro.
b) l’associazione mette a disposizione per il trasporto dei pazienti 4 veicoli di sua proprietà e di seguito meglio individuati: automobile Peugeot DL072HG, Fiat Doblò EB487WJ, Peugeot Partner FE215NT, Fiat Doblò CT099SX, tutti regolarmente assicurati. L’azienda, ha concesso all’associazione, la possibilità di parcheggiare gli automezzi utilizzati per il suddetto trasporto presso la sede ospedaliera di Portogruaro con accesso da via Friuli.
c) l’associazione fornisce – a proprie spese – attività a sostegno dei malati oncologici e delle loro famiglie, tra le quali la presenza di una psicologa a disposizione dei malati e dei loro familiari secondo modalità e tempi da concordarsi con il direttore dell’uoc oncologia.
Lo psicologo messo a disposizione dall’Associazione dovrà:
• essere in possesso del titolo abilitante alla professione di psicologo (laurea in Psicologia) e ciò dovrà risultare da specifico certificato o da dichiarazione sostitutiva redatta nelle forme di legge;
• aver superato l’Esame di Stato (dovrà risultare da specifico certificato o da dichiarazione sostitutiva redatta nelle forme di legge).
L’associazione di volontariato conviene che ogni rapporto con i consulenti psicologi intercorre unicamente tra essa ed i consulenti stessi, impegnandosi a sollevare l’Azienda U.L.S.S. n. 4 da qualsiasi pretesa connessa alla suddetta attività.
Articolo 4 – Modalità operative
L’attività comporta una stretta interazione tra l’unità operativa complessa di Oncologia e l’associazione di volontariato stessa. L’associazione dovrà concordare la pertinenza e l’applicazione del programma individuato con il responsabile dell’unità operativa complessa di Oncologia al quale è assegnato il compito di effettuare un’attività di controllo con l’obiettivo di salvaguardare l’efficacia della presente iniziativa.
L’azienda, mette a disposizione dell’Associazione, per le diverse attività organizzative e di segreteria, i locali con le modalità concordate con la direzione medica di ospedale.
L’azione dell’Associazione di volontariato si porrà sempre in rapporto di integrazione con quella del personale dell’azienda e non potrà mai configurarsi come supplenza dell’attività del personale stesso.
Al fine di realizzare al meglio l’integrazione e il coordinamento delle attività, i volontari dell’Associazione di volontariato saranno disponibili a partecipare a riunioni di U.O./Servizio con il personale dell’Azienda.
In particolare, la collaborazione ad attività socializzanti o ricreative avverrà sotto il controllo del personale e la responsabilità del Direttore dell’U.O. ovvero dal soggetto delegato dallo stesso.
Articolo 5 – Obblighi dell’Associazione di volontariato
5.1. Cartellino di riconoscimento
- L’Associazione si impegna a dotare i volontari di appositi cartellini di riconoscimento, recanti sul fronte l’intestazione “Azienda ulss n. 4 di San Donà di Piave”, la dicitura “Servizio di Volontariato”, il nome per esteso e l’iniziale del cognome, la fotografia del volontario, la denominazione dell’Associazione di appartenenza.
- Ai volontari sarà consentito l’ingresso nei reparti ospedalieri/strutture aziendali in caso di necessità e di orari concordati, sempre e solo se adeguatamente individuabili nelle loro funzioni grazie al cartellino di riconoscimento.
5.2. Attività formative
- L’Associazione si impegna a realizzare in proprio attività formative per i volontari.
È disponibile a collaborare gratuitamente alle attività formative del Corso di Laurea in infermieristica, presentando le tematiche inerenti finalità e attività del volontariato socio-sanitario.
5.3. Elenco volontari e registro presenze
- L’Associazione si impegna a:
- trasmettere annualmente alla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero/Direttore di struttura presso cui svolge la propria attività l’elenco dei volontari (Allegato n. 2 al Regolamento), impegnandosi inoltre ad aggiornarlo tempestivamente con ogni nuovo inserimento o cessazione;
- gestire l’apposito Registro Presenze, conservato presso l’U.O./Servizio e che l’Azienda ulss n.4 potrà consultare in qualsiasi momento, ove il volontario deve indicare di volta in volta, la data, il cognome, il nome, l’ora di entrata e di uscita dall’Unità Operativa/Servizio e apporre la propria firma;
- consegnare alla Direzione Medica di Presidio/Direttore di struttura entro il 15 gennaio di ogni anno il Registro Presenze compilato dai Volontari nell’anno precedente.
5.4. Referente Volontari
- l’Associazione individua un referente dei Volontari presenti in Azienda che abbia il compito di tenere i rapporti con il Direttore di U.O./Servizio.
5.5. Svolgimento attività
- L’Associazione:
- assicura che i Volontari svolgano le attività concordate con i Direttori delle U.O./Servizi interessati negli orari, giornate e strutture individuati, garantendo la continuità delle attività programmate;
- garantisce il rispetto di locali e materiali eventualmente messi a disposizione dall’Azienda.
5.6. Copertura assicurativa
- L’Associazione di volontariato provvede alla copertura assicurativa dei volontari per Infortunio e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato e per Responsabilità Civile verso terzi. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni con l’Azienda e i relativi oneri sono a carico di quest’ultima.
Articolo 6 – Misure di tutela della salute
1. L’Azienda fornisce ai volontari ed alle Associazioni di appartenenza impegnati presso le strutture aziendali, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività. L’Associazione e il singolo volontario hanno l’onere di prendere visione del Documento di Informazione sui Rischi Aziendali disponibile sul sito aziendale www.aulss4.veneto.it.
2. Le misure di prevenzione e protezione verranno adottate in cooperazione con le Associazioni per eliminare oppure, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi incidenti sull’attività prestata dal volontario.
Articolo 7 – Obblighi del volontario ed eventuali sanzioni
7.1. Ogni volontario è tenuto:
- al rispetto della dignità e dei diritti degli utenti;
- ad osservare un comportamento conforme ai principi che ispirano la missione del volontario, mantenendo con gli altri volontari un rapporto di collaborazione che possa contribuire al buon andamento del servizio;
- ad osservare il più rigoroso segreto sulle notizie e sui fatti dei quali può venire a conoscenza nel corso delle prestazioni svolte e ad improntare ogni servizio alla più assoluta discrezione e riservatezza;
- a rispettare le disposizioni impartite dai Direttori di struttura/Direzione medica, per quanto di rispettiva competenza e adoperare con il massimo spirito di collaborazione con il personale delle Unità operative stesse e con i destinatari del servizio;
- ad intrattenere con il personale infermieristico ed ausiliario in servizio presso l’Unità operativa di destinazione un efficace flusso di informazioni sui risvolti delle attività di supporto effettuate nei confronti dei pazienti;
- a non interferire nelle scelte professionali degli operatori sanitari;
- a rispettare le prescrizioni del “Regolamento per la disciplina delle attività di volontariato”, approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda ulss n.4 n. 703 del 18.9.2017. Tali prescrizioni s’intendono qui integralmente richiamate senza che l’Associazione, o il singolo suo volontario, possano opporne la non conoscenza;
- ad utilizzare un abbigliamento consono al luogo di cura presso il quale opera e funzionale all'attività che va a prestare;
- ad indossare il cartellino di riconoscimento fornito dall'Associazione durante l'attività;
- a compilare con regolarità il Registro Presenze, disponibile presso Unità Operativa/Servizio, dove il volontario deve indicare, di volta in volta, la data, il cognome, il nome, l’ora di entrata e di uscita dall’Unità Operativa/Servizio e apporre la propria firma;
- a frequentare i corsi formativi organizzati dall'Associazione.
7.2. Fatte salve le dovute segnalazioni all’Autorità Giudiziaria per eventuali comportamenti penalmente rilevanti, il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma precedente comporta l’immediato allontanamento del volontario dalla struttura presso cui opera a cura del Direttore dell’Unità Operativa interessata, il quale provvede a darne comunicazione immediata alla Direzione Medica di Presidio/Direttore di struttura.
7.3. La Direzione Medica di Presidio/Direttore di struttura, in caso di utilizzo di spazi presso strutture extraospedaliere, provvede ad informare tempestivamente il legale rappresentante dell’Associazione di cui il volontario allontanato fa parte, chiedendo specifiche controdeduzioni in merito ai fatti addebitati al volontario stesso.
7.4. Nel caso in cui emergessero elementi di gravità tale da determinare la ricusazione del volontario da parte dell’Azienda, il Direttore Generale invierà formale e motivata lettera al legale rappresentante dell’associazione affinché a detto volontario sia precluso permanentemente l’accesso alle strutture ospedaliere in tale qualità, salvo revoca successiva del divieto autorizzata dallo stesso Direttore Generale.
Articolo 8 – Obblighi dell’Azienda
8.1 Collaborazione
- Il personale dell’azienda offrirà ampia collaborazione affinché l’opera dei volontari possa svolgersi senza alcun intralcio in maniera ottimale.
8.2 Disponibilità spazi
- L’Azienda ulss n. 4 per il perseguimento delle finalità e lo svolgimento dell’attività dell’Associazione mette a disposizione un locale/spazio (con le dotazioni minimali di arredo ed eventualmente con i collegamenti di telefonia e di rete informatica se realizzabili e motivate) da adibirsi a segreteria nei giorni ed orari da concordare con la Direzione Medica di Presidio o con il direttore della struttura nel caso di altre sedi presso il P.O. di Portogruaro.
- È fatta salva la possibilità di utilizzare ulteriori spazi operativi presso l’Ospedale di Portogruaro, previa autorizzazione della competente Direzione Medica.
8.3Copertura assicurativa
La copertura assicurativa prevista dall’artt. 18 e 56 del D.Lgs. 3/7/2017 n.117 è elemento essenziale delle convenzioni con l’Azienda e i relativi oneri sono a carico di quest’ultima.
Articolo 9 – Impegni reciproci e tutela della riservatezza e privacy
Le parti si impegnano a verificare, in uno spirito di collaborazione e reciproca comprensione, la corretta applicazione della presente convenzione, con particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano il servizio ai pazienti.
I volontari che operano all’interno dell’Azienda sono tenuti alla tutela dei dati personali e sensibili, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/2003.
Articolo 10 – Codici Etici e/o di Comportamento
All’atto della sottoscrizione della presente convenzione le parti si danno atto di aver preso visione dei rispettivi Codici Etici e/o di Comportamento e si impegnano affinché le attività di che trattasi si svolgano nel pieno rispetto dei principi in essi enunciati.
Articolo 11 – Durata della convenzione
La presente convenzione avrà durata di 2 anni, a decorrere dalla data del 1.5.2019.
Potrà essere rinnovata previo accordo formale tra le parti per un ulteriore periodo.
L’eventuale anticipata disdetta dovrà comunicarsi a mezzo lettera raccomandata/ o a mezzo pec con un preavviso minimo di 3 mesi.
Qualora, in corso di vigenza della convenzione, si rendesse necessario procedere alla revisione di specifiche condizioni operative e/o clausole contrattuali, l’Azienda procederà, a sua discrezione, all’integrazione della convenzione, o diversamente alla stipula di una nuova convenzione.
Articolo 12 – Registrazione
Le parti convengono che la presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del DPR 28.4.86 n. 131, con oneri a carico della parte che avrà reso necessario tale adempimento.
Articolo 13 – Norma finale
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si osservano le norme nazionali e regionali vigenti in materia, nonché le disposizioni del Regolamento di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 703 del 18.9.2017, e successive modifiche ed integrazioni.
Le parti si danno, altresì, reciproco atto che in caso di sopravvenuta normativa in materia e disposizioni attuative del codice del terzo settore, ex D.Lgs. n.117/2017, le stesse verranno estese anche alla presente convenzione.
Letto, confermato e sottoscritto
PER L’AZIENDA ULSS n.4
Il Direttore Generale
Carlo Bramezza
PER L’ASSOCIAZIONE
Il Legale Rappresentante
Luigi Villotta
Portogruaro 1 maggio 2019